Interessante pronunciamento del Tribunale di Trento (Trib Trento 22 settembre 2016, n. 893 - Giudice istruttore Dott.ssa Attanasio) che afferma il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance per il decesso di una paziente malata di cancro, informata in ritardo del suo stato di salute.
In particolare, la chance viene qualificata come “un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile di cui risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale suscettibile di autonomo risarcimento” (cfr. Cass., 4 marzo 2004, n. 4400). E’ stato quindi riconosciuto al marito rimasto vedovo un risarcimento da perdita di chance, identificata, nella fattispecie, nella nella possibilità per la moglie malata di conservare, durante il decorso della malattia, una migliore qualità della vita, irrimediabilmente pregiudicata dall’accertato ritardo della struttura ospedaliera nel comunicare gli esiti del referto.
Ancora, il Tribunale di Trento si uniforma all’orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 21245/2012) che ritiene la domanda di perdita di chance non inclusa nella domanda generica di risarcimento del danno, in contrasto con l’orientamento per il quale l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno (Cass. n. 17879/2011).