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Avv. Luca Feroldi

Diventa operativo il fondo di solidarietà per il coniuge "in stato di bisogno"


Il ministero della Giustizia ha finalmente pubblicato il modulo per la presentazione dell’istanza di accesso al fondo previsto dalla legge di stabilità 2016, vale a dire il fondo (500 mila Euro per il 2017) per i coniugi che non ricevono l’assegno di mantenimento.

L’istanza, da presentarsi presso il Tribunale competente, per ora potrà essere presentata esclusivamente dai coniugi “in stato di bisogno” e che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • essere coniuge separato con il quale convivono figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave;

  • aver diritto ad un assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione;

  • non aver ricevuto il versamento del detto assegno successivamente al 1.1.2016.

Il coniuge richiedente dovrà inoltre dichiarare:

  • che il coniuge obbligato non è lavoratore dipendente e comunque che il “datore di lavoro” obbligato si sia, a sua volta, reso inadempiente;

  • di essere titolare di una posizione Isee inferiore o uguale a €. 3.000;

  • di essere disoccupato e di non aver rifiutato offerte di lavoro nell’ultimo biennio o di essere occupato ma in condizioni di scarsa intensità.


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