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Avv. Luca Feroldi

NO al cambio di città del minore imposto dal genitore affidatario


Interessante provvedimento del Tribunale di Roma (decreto camerale del 20.1.2017) che, chiamato a pronunciarsi in tema di affido, collocazione e mantenimento di un minore nato in costanza di rapporto more uxorio, ha sancito il divieto di trasferire lo stesso in un’altra città per scelta arbitraria ed unilaterale del genitore cui è affidato.

Il Collegio ha ritenuto condivisibili “le conclusioni cui è giunto il CTU incaricato quanto alla necessità di ripristinare la residenza abituale della minore in Roma dove la stessa ha la rete familiare, la possibilità di frequentare il fratello (...) che ha convissuto con la minore dal momento della nascita, nonché di frequentare l'istituto scolastico nel quale era iscritta prima dell'unilaterale trasferimento”. “In merito alla residenza abituale della minore - proseguono i Giudici romani - il novellato art. 316 c.c. nel definire la responsabilità genitoriale ha espressamente previsto che siano i genitori a stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minori; l'eventuale trasferimento del figlio a fronte del dissenso di uno dei due genitori può essere autorizzato (ovvero ratificato) solo qualora siano provati giustificati motivi che rendano tal evoluzione necessaria, dovendo in mancanza rigettare la richiesta al fine di preservare l'habitat del figlio inteso non solo come casa di abitazione, ma anche come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali”.


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