Il cittadino/contribuente può contestare il contenuto degli atti processuali predisposti da Equitalia senza dover procedere con la querela di falso. E’ quanto è sostenuto in un interessante quanto innovativo pronunciamento della Corte di Cassazione (Cass. 9 novembre 2017, n. 26519).
Gli atti processuali di Equitalia, quindi, non godono di fede privilegiata poiché sono redatti nell’ambito di funzioni diverse da quelle di ufficiale giudiziario e pertanto il contribuente può contestarne il contenuto e la validità.
“La fidefacienza (disciplinata dall’articolo 2700 del Codice civile) - sostiene il Giudice di legittimità - secondo la quale un atto di un pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso, è riservata ai soli atti pubblici, con la conseguenza che non riguarda l’attività compiuta per la redazione degli atti di Equitalia”.