In base all’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza è una clausola contrattuale con la quale “si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto”. Il patto mira quindi a:

– Proteggere l’azienda da concorrenza sleale da parte di ex dipendenti.

– Salvaguardare informazioni sensibili e riservate acquisite dal dipendente durante il rapporto di lavoro.

– Tutelare gli investimenti dell’azienda in formazione e sviluppo dei dipendenti.

Lo stesso articolo sottolinea le caratteristiche che questa clausola deve avere per essere valida:

  • deve risultare da atto scritto;
  • deve contenere limiti di tempo e di luogo;
  • deve essere remunerato;
  • non può durare più di 5 anni per i dirigenti e 3 anni negli altri casi.

È quindi oggettivo che, qualora tutti gli elementi sopra indicati siano presenti, la clausola debba ritenersi completamente efficace.

Un ulteriore limite è posto invece dalla giurisprudenza. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24159 del 2014 ha ritenuto nullo il patto di non concorrenza qualora vieti in assoluto la possibilità al lavoratore di utilizzare la sua capacità professionale. Sul punto la Corte ha sottolineato come, in caso contrario, la clausola sarebbe inevitabilmente in contrasto con i principi costituzionali contenuti negli artt. 4, 35 cost. Invero, viene sottolineato nel provvedimento che, nel caso in cui il patto sia diretto non già a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale in un settore economico di riferimento, deve ritenersi nullo. Questo carattere assoluto lo si evince dai numerosi e distinti settori da cui il soggetto deve astenersi i quali possono comportare limitazione d’iniziativa economica (art. 41 cost.) o allo sfruttamento delle proprie capacità lavorative.

Spesso vengono posti obblighi di comunicazione in capo al dipendente. Quest’ultimo, in questi casi, si obbliga nei confronti dell’azienda di informarla in merito ad ogni variazione lavorativa e/o posizione ricoperta nel periodo di vigenza del patto di non concorrenza.

Tendenzialmente, in merito alle inadempienze nei confronti del patto di non concorrenza, viene prevista dal contratto la restituzione di quanto ricevuto a titolo di retribuzione della stessa clausola di non concorrenza avvenuta nell’arco dell’attività lavorativa. Inoltre, l’azienda solitamente si riserva di quantificare i danni subiti dall’inadempimento e di chiederne il risarcimento.


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