Ebbene, visto il complesso oggetto dell’articolo, è bene specificare cosa siano effettivamente le polizze “Unit-Linked”. Quest’ultime sono, a tutti gli effetti, delle polizze sulla vita classiche ove il contraente versa mensilmente, o annualmente, un quantitativo di denaro predeterminato. Al termine della durata del contratto, o alla morte dell’assicurato, quest’ultimo, o i beneficiari indicati, riceveranno il denaro.
Ciò detto, il funzionamento risulta essere ben più complesso. Infatti, il denaro versato dall’assicurato viene investito in fondi di investimento, titoli azionari, ETF ed altri indici. Ecco, dunque, l’evidente natura finanziaria della polizza. Ciò nondimeno, tale previsione consentirebbe al contraente di ricevere un ammontare economico ben maggiore di quanto versato al termine del contratto. Invero, risulta parimenti possibile, però, che lo stesso riceva solo la somma versata o, addirittura, anche meno, o nulla, il tutto a seconda degli andamenti del mercato ai quali il contratto è legato.
L’elemento problematico di tali prodotti, com’è ora chiaro, è la loro qualifica giuridica non essendo, ad oggi, presenta nell’ordinamento. Ebbene, qualora questi fossero intesi quali contratti finanziari, a quest’ultimi si applicherebbe la disciplina del TUF mentre, viceversa, qualora fossero intesi quali assicurativi, no. Tale ultima circostanza consentirebbe agli intermediari di non seguire le numerose disposizioni a tutela del contraente previste nel TUF.
Note Giurisprudenziali sulle Polizze Unit-Linked:
La Giurisprudenza italiana si è a lungo interrogata sulla natura di tali contratti e sull’applicabilità, o meno, delle normative TUF. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha inaugurato, con la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9418, la tassonomia delle polizze Unit Linked. Nello specifico, la Corte suddivide tali contratti in 3 aree:
– le polizze guaranteed unit linked che garantiscono all’assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
– le polizze partial guaranteed unit linked che riconoscono all’assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
– nelle polizze unit linked cc.dd. pure dove la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento.
Di fatto, dunque, le diverse tipologie di polizze previste rispecchiano la necessità di evidenziare la diversa natura delle stesse in determinati casi specifici. Nel primo caso, polizze guaranteed unit Linked, l’assicurato si vedrà effettivamente restituito il capitale versato e, eventualmente, quest’ultimo sarà maggiorato dagli aumenti del mercato. Ciò che è certo, in questo caso, è che la natura assicurativa nel caso di specie risulta mantenuta e l’alea del mercato è meramente collegata alla maggiorazione. Risulta quindi evidente, nei restanti due casi, che il soggetto assicurato e, quindi, il suo capitale, è completamente in balia degli andamenti di mercato, rendendo quest’ultimo assoggettato alla perdita del capitale, anche per l’intero. Tale circostanza rende tale contratto finanziario sottoponendolo quindi alla normativa del TUF.
Sulla base di ciò, la Giurisprudenza ritiene che “Le polizze vita unit linked, quale che sia la prevalenza della componente assicurativa o finanziaria, rientrano nella nozione di prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione e, pertanto, sono soggette agli obblighi informativi e di forma previsti dagli artt. 21 e 23 TUF, senza che assuma rilievo il canale distributivo utilizzato, dovendosi comunque riconoscere la responsabilità dell’emittente e dell’intermediario per l’inadeguata informazione resa al contraente, anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede contrattuale.” (Cass. civ. n. 26079/2025).
Inoltre, per evitare eventuali circostanze complesse nelle quali è difficile comprendere quale sia effettivamente l’elemento prevalente, se finanziario o assicurativo, al di là del nomen iuris attribuitogli dalla società, il Giudice è tenuto a verificare che il rischio economico non gravi esclusivamente sull’”assicurato” per poter così definire il contratto assicurativo o finanziario (Cass. civ. n. 9418/2024).
E infatti, è noto come la polizza sulla vita sia beneficiaria di numerose discipline di favore (v. l’impignorabilità del capitale) non in quanto prodotto assicurativo, bensì quale contratto con funzione di previdenza complementare. Del resto, in accordo con la Giurisprudenza di legittimità, come si può ritenere che un prodotto, il quale lega a doppio filo l’evento morte dell’”assicurato” all’andamento degli indici di mercato, abbia natura assicurativa?
A ben vedere, un tale sistema non si prefigge, in nessun modo, di funzionare quale previdenza complementare, anzi, il contraente è sottoposto al rischio di riduzione del capitale a seconda dell’andamento del mercato, non vedendosi nemmeno garantita la conservazione e restituzione dello stesso. Proprio per tali ragioni, “mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto…” viene considerato “… un vero e proprio investimento finanziario.” (Cass. civ. n. 10333/2018 e Tribunale civile Roma sentenza n. 19626/2024). Inevitabilmente, quindi, risulta necessario che a quest’ultimi siano applicabili le normative a tutela dell’investitore identificate all’interno del TUF.
Conclusioni:
Alla luce di ciò, è evidente come tale contratto sia di tipo ibrido, essendo al suo interno contenuti sia elementi assicurativi che finanziari. A tal proposito, qualora l’elemento finanziario sia tale da costituire una possibile riduzione del capitale versato dal contraente, il contratto perde la natura di previdenza complementare, e quindi assicurativa, per lasciare spazio a quella finanziaria. Orbene, in tali circostanze, risulta necessario applicare la normativa prevista dal TUF per garantire la tutela all’investitore, perché di ciò si tratta.






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