Definizione:
Come noto, lo storno dei dipendenti è l’attività con cui un’impresa sottrae lavoratori ad un’altra concorrente. A tal proposito, giova evidenziare che il Legislatore, a tutela del mercato nazionale – e, nel suo piccolo, internazionale – nonché delle imprese che ne fanno parte, ha normato l’attività di concorrenza tra le stesse, identificando quelle azioni che, in quanto perpetrate con il fine di danneggiare, o limitare, la concorrenza, incidono in modo negativo sulle imprese del sistema economico nazionale o internazionale.
Di fatto, sono state rese illecite tutte le attività che configurano quella che viene intesa quale concorrenza sleale. A tal proposito, ai sensi dell’art. 2598 c.c.. n. 3, si intende pratica scorretta quella di un’impresa che “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”. Suddetta norma è la chiusura del sistema di tutela della concorrenza e, in tale ampia identificazione, rientra, senza ombra di dubbio, lo storno dei dipendenti.
I limiti identificati dalla Giurisprudenza:
Ciò detto, però, è necessario sottolineare che l’attività di storno è, in ogni caso, parte fondante della libera circolazione del lavoro e, per tale ragione, non è illecita di per sé. Di conseguenza, solo qualora essa viene perpetrata al fine di danneggiare l’organizzazione altrui diventa un atto di concorrenza sleale in quanto presenta la malafede dell’imprenditore stornante.
Ciò nondimeno, il disposto dell’art. 2598 c.c. al n. 3 evidenzia, quale elemento necessario al fine di configurare lo storno dei dipendenti (seppur in modo implicito), quello che viene identificato quale “animus nocendi”, ovvero la volontà di danneggiare un concorrente attraverso un’attività sleale. Per tale ragione, quindi, il reclutamento in massa di personale (più o meno qualificato) e/o l’acquisizione sistematica di know-how (per essa intendendo l’acquisizione metodica e continuativa, seppur non in blocco, di manodopera formata e competente), qualora perpetrati con il fine di creare danno
all’imprenditore stornato, determina, a tutti gli effetti, un atto di concorrenza sleale e, quindi, un’attività illecita.
In questo senso, anche la Cassazione si è espressa ritenendo che “la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un’impresa ad un’altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività legittime come espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.” (Cass. n. 20228/2013).
Alla luce di quanto sopra, risulta chiaro come l’attività di storno configuri un ipotesi di concorrenza sleale solo qualora questa impedisca, o renda difficoltoso, al concorrente stornato continuare a competere con lo stornante. Di fatto, quest’ultimo deve aver conseguito un illecito vantaggio concorrenziale (Cass. n. 22625/2022).
La già citata Corte di Legittimità è chiarificatrice in merito. Essa, infatti, ritiene che “lo storno dei dipendenti da parte di un’azienda realizza un atto di concorrenza sleale allorchè sia perseguito il risultato di un vantaggio competitivo in danno dell’altra impresa tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante
sottrazione del modus operandi dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell’immagine in sé di operatori di un certo settore. Ne consegue che, al fine di individuare tale animus nocendi, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell’ambito operativo dell’impresa concorrente, nessun rilievo assume l’attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il
personale di quella” (Cass. 20228/2013).
L’onere della prova:
A tal proposito, gioca un ruolo fondamentale l’onere della prova in relazione all’animus nocendi, il quale spetta all’imprenditore stornato che vuole vedersi tutelata la concorrenza. Seppur tale prova può essere intesa quale probatio diabolica, la Cassazione ha identificato alcuni criteri indicativi della volontà di ottenere vantaggio dallo storno dei dipendenti:
- il numero dei dipendenti stornati e, per l’effetto, difficoltà create all’azienda stornata
in merito all’organizzazione, gestione clientela e perdita volume di affari; - importanza strategica del personale stornato identificata nella non facile sostituibilità
o infungibilità (Cass. n. 22625/2022); - accordi con la società concorrente precedenti alle dimissioni e/o dimissioni di un alto
numero di dipendenti date senza preavviso e con lettere di dimissioni uniformi (Trib.
Milano 15 giugno 1989) e, comunque, lasso di tempo eccezionalmente breve
intercorso tra le varie assunzioni da parte dell’impresa stornante (Pret. Roma 10 marzo
1987).
Insomma, al fine di provare l’avvenuto storno di dipendenti l’impresa stornata ha l’onere di provare, seppur tramite presunzioni, elementi atti a sostenere la presenza della volontà di ledere la stessa da parte della stornante, nonché un illecito vantaggio concorrenziale derivante dall’attività (si veda in merito: Cass. 3865/2020; Cass. 20228/2013; Cass. 9386/2012; Cass. 23045/2009; Cass. 13424/2008 e Cass. 5671/1998).
Conclusioni:
Concludendo, l’attività di acquisizione di lavoratori e/o collaboratori di imprese concorrenti non è un’attività illecita ma, come sopra chiarito, fa parte della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica. Invero, per essere qualificata quale illecita, occorre che vi sia la volontà dello stornante di ottenerne un ingiusto vantaggio concorrenziale e/o ledere l’attività concorrente. La prova di tale volontà, pur non essendo facile, prevede l’utilizzo di elementi probatori presuntivi i quali, in determinate circostanze, sono sufficienti a dar prova dell’avvenuta concorrenza sleale.






Lascia un commento