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Avv. Luca Feroldi

Il nuovo articolo 2929 bis del codice civile


Con il DL 83/2015 il legislatore interviene con una norma ad hoc per contrastare i cc.dd. istituti di segregazione del patrimonio, di cui sempre più frequentemente, in un periodo di crisi economica, si avvale il debitore inadempiente con l’intento “abusivo” di creare vincoli di indisponibilità sui propri beni.

Ed allora, il nuovo art. 2929 bis c.c., rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito”, interviene stabilendo che stabilisce che “Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario”.

La norma fa salva, in ogni caso, la possibilità per il debitore, il terzo assoggettato ad esecuzione ovvero qualunque interessato di proporre le opposizioni di cui al Titolo V del libro III del codice di procedura civile nell’ipotesi si voglia contestare la sussistenza dei presupposti di cui al nuovo articolato, nonché la contestuale provata assenza del c.d. intento “fraudolento” in capo al debitore.

La norma introdotta, di certo, offre uno strumento utile al creditore procedente che intende soddisfare ile proprie ragioni sul patrimonio del debitore, evitando allo stesso il preliminare (e sino ad oggi necessario) esercizio dell’azione revocatoria, finalizzata a rendere inefficace l’atto dispositivo.


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