La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza del 13.12.2016 (Cassazione, Sezione IV, Ordinanza 13 dicembre 2016, n. 25528), conferma l’orientamento in virtù del quale la costituzione di un nuovo nucleo familiare, anche se di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge. Lo ha sostenuto la Corte con l’ordinanza citata accogliendo il ricorso di un uomo divorziato contro la decisione dei giudici di merito i quali, nonostante fosse certo la convivenza della ex moglie con un nuovo compagno, avevano mantenuto l’obbligo dell’ex marito di versare l’assegno divorzile. Per la Corte, dunque, in caso di nuova famiglia, l’assegno non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.