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  • Avv. Luca Feroldi

QUANDO CESSA L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE?


Di seguito una breve rassegna dei precedenti giurisprudenziali più significativi - senza presunzione di completezza - che hanno individuato i casi in cui i genitori possono ritenersi esonerati dall’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne che non sia pur tuttavia economicamente indipendente:

- “nell’ipotesi in cui il figlio raggiunge quello status di indipendenza economica, considerato consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cass. 20137/2013);

- “nell’ipotesi in cui il mancato inserimento nel mondo del lavoro dipende da negligenza del figlio che non si mette in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa” (Cass. 2289/2001);

- “nell’ipotesi in cui il figlio ha raggiunto un’età tale da far presumere la sua capacità di provvedere a sé stesso” Cass. 2338/2006. All’affermazione di tale principio la Corte è pervenuta nel prendere in esame il caso di un figlio universitario ultratrentacinquenne e sistematicamente fuori corso;

- “nell’ipotesi in cui il figlio ha immotivatamente rifiutato un’attività lavorativa confacente alle sue condizioni sociali” (Cass. 951/2005)

In ogni caso è principio consolidato quello per cui è onere del genitore, che volesse far dichiarare giudizialmente l’interruzione dell’obbligo di mantenimento, provare il raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio ovvero la condotta inerente e colposa dello stesso.


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