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Avv. Luca Feroldi

Da 10 a 5 anni: anche Brescia conferma la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi INPS


Con la recentissima sentenza n. 369 del 9.3.2017 la Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia si è uniformata all’orientamento consacrato nella altrettanto recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 che, al fine di dirimere contrapposti orientamenti della giurisprudenza in materia di durata quinquennale o decennale del termine di prescrizione del credito contributivo degli enti previdenziali, ha affermato il seguente principio: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento d cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995)in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso d addebito dell’INPS, che, dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”.

Il Giudice del lavoro di Brescia doveva decidere circa l’intervenuta prescrizione del credito contributivo (contributi INPS) invocata da un contribuente al quale era stato notificato da Equitalia, nell’aprile 2016, un atto di intimazione di pagamento nel quale si faceva riferimento alla precedente notificazione di due distinte cartelle di pagamento (portanti i crediti contributivi menzionati e non opposte nel termine perentorio di impugnazione) intervenuta nel lontano anno 2008 (senza la notifica di ulteriori e successivi atti interruttivi). Il Tribunale bresciano, accogliendo il ricorso, ha rilevato che “sulla scorta del principio enunciato dalla Suprema Corte è evidente che, quand’anche fosse stata provata la notifica delle cartelle di pagamento nelle date indicate da Equitalia, l’effetto interruttivo del termine prescrizionale di cinque anni della domanda di insinuazione al passivo sarebbe cessato al 2008 a distanza di oltre cinque anni di tempo rispetto alla notifica dell’intimazione di pagamento in data 13.4.2016 con conseguente estinzione dei crediti contributivi portati dalle predette cartelle di pagamento. Tanto è sufficiente al fine dell’accoglimenti del ricorso e comporta l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata”.

Si tratta di una pronuncia importante che potrà avere un impatto non indifferente attesa la frequente notificazione da parte dell’agente della riscossione di cartelle/atti/intimazioni per contributi previdenziali e non solo che, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione ed ora anche dai Giudici di merito, sono irrimediabilmente prescritti e quindi irripetibili.


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