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  • Avv. Luca Feroldi

Risarcimento del danno secondo le tabelle del Tribunale di Milano ed anche per il convivente


La Camera dei Deputati ha approvato nella giornata di ieri un disegno di legge (ora l’esame passa al Senato della Repubblica) che introduce importanti novità in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto illecito. Di non poco conto, difatti, l’introduzione dell’articolo 84 bis nelle disposizioni di attuazione del Codice civile laddove stabilisce che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle di cui agli allegati A e B alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice (trattasi delle note tabelle milanesi nell’ultima versione aggiornata). Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”. L’applicabilità delle tabelle pertanto troverà una piena legittimazione nel dato normativo.

Ancora, nel disegno di legge citato si fa un espresso riferimento alle forme di convivenza diverse dal matrimonio, sostituendo alla locuzione “morte del congiunto” quella di “perdita del rapporto di tipo familiare”.


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