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Avv. Luca Feroldi

ATTENTI ALLA PEC


Interessante pronunciamento della sesta Sezione civile della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 7390/2017 pubblicata in data 22.3.2017, ha confermato la piena validità della notifica a mezzo PEC alla società fallenda del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione di udienza. In particolare, la Corte ha affermato che “la notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, pacificamente avvenuta a mezzo PEC nei termini previsti ma conosciuta dalla fallenda solo dopo la data della comparizione (avendo solo tardivamente questa provveduto all’effettiva apertura della casella di posta certificata), non compromette il diritto di difesa della fallenda atteso che, sia la notifica al domicilio sia quella telematica si fondano sullo stesso principio di fondo che è quello della conoscibilità dell’atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario (circa il costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale o telematico)”.


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