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Avv. Luca Feroldi

Via d'uscita per il soggetto sovraindebitato


I dati statistici delle Sezioni commerciali dei Tribunali italiani consentono di affermare come stiano finalmente prendendo piede le procedure concorsuali di cui alla L. 3/2012, nota anche come legge antisuicidi introdotta nel 2012 dall'allora Governo Monti. Tali strumenti di risoluzione della c.d. crisi da sovraindebitamento, infatti, iniziano a registrare, seppur con risultati diversi da circondario a circondario, dati significativi. In tal senso anche gli Ordini professionali si stanno adoperando per dar vita ai cc.dd. Organismi di composizione della crisi, vero e proprio dominus delle dette procedure secondo lo stesso impianto della norma richiamata.

Ma ecco di cosa si tratta molto sinteticamente.

Secondo la stessa lettera della norma (art. 6, comma 1, L. 3/2012) “al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8”.

Ancora, per per sovraindebitamento il secondo comma dell’art. 6 intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Così come per consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Si tratta pertanto di uno strumento potenzialmente rivoluzionario prevedendo per tutti i soggetti non fallibili (persone fisiche, professionisti, imprenditori sotto soglia, ecc.) e gravemente sovraindebitati (nella maggior parte dei casi con il sistema bancario e con l’Erario/Equitalia) la possibilità di usufruire di procedure concorsuali che consenta loro di risollevarsi e voltare pagina.

Tre, in estrema sintesi, gli strumenti messi a disposizione del soggetto sovraindebitato: la possibilità di proporre un accordo da sottoporre ai creditori (che possa anche prevedere la falcidia parziale o totale, salvo alcune eccezioni, dei crediti), il c.d. piano del consumatore che addirittura prescinde dal consenso dei creditori concorsuali ed il residuo strumento della liquidazione dei beni che prevede per l’appunto la messa in vendita dei cespiti patrimoniali del debitore a beneficio delle diverse classi di creditori.

Come detto, in tali procedure gli Organismi di composizione della crisi, costituti nel rispetto di specifici requisiti e standard professionali, svolgono un importante ruolo di assistenza e consulenza, sia per il soggetto sovraindebitato (che potrà rivolgersi direttamente a tali enti per poter usufruire di tali procedure risolutive) che come ausiliario del Giudice nella fase dell’omologazione.

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