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  • Avv. Luca Feroldi

Assegno di divorzio: cambia tutto


Cambio di rotta epocale della Giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzio. E difatti, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/2017 pubblicata in data 10.5.2017 muta un proprio orientamento risalente in virtù del quale il c.d. tenore di vita goduto in costanza di matrimonio era parametro essenziale per attribuire e quantificare l’assegno di divorzio.

Ma ecco, riportando uno stralcio della motivazione, cosa ci dice espressamente la Cassazione: “si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale. L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell’assegno divorzile”.

Ma quali sono le motivazioni che hanno portato la Corte di Cassazione a rivedere il proprio precedente orientamento? Lo si legge nella stessa motivazione laddove il Collegio afferma che il precedente orientamento, a distanza di quasi ventisette anni dalla sua consacrazione, è ritenuto non più attuale; ma ancora, prosegue la Corte di Cassazione, “il parametro del tenore di vita collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale”.

Ed allora, da un punto di vista pratico se è accertato che il richiedente l’assegno divorzile è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo non dovrà essergli riconosciuto il relativo diritto. Ecco quali sono secondo il Collegio gli indici di valutazione, nel giudizio sull’an debeatur, volti ad accertare la sussistenza o meno dell’indipendenza economica del richiedente l’assegno: 1. il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2. il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari; 3. le capacità e alle possibilità effettive di lavoro personale; 4. la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Resta inteso che nulla cambia per quanto riguarda il mantenimento dei figli nati in costanza di matrimonio.


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