Pronunciamento storico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sezioni Unite, 5 luglio 2017, n. 16601) che, per la prima volta, aprono una via alla risarcibilità dei cc.dd. danni punitivi, avvicinando il nostro sistema della responsabilità civile a quello anglosassone.
I danni puntivi (punitive damages), appunto, già riconosciuti nei sistemi di common law, prevedono la risarcibilità di un quid ulteriore rispetto alle somme necessarie a compensare il danno subito e provato, nell’ipotesi in cui il responsabile abbia agito con malice (dolo) o gross negligence (colpa grave). E’ chiara la funzione punitiva di questa voce di danno.
Sino ad ora la Corte di Cassazione, secondo il suo consolidato orientamento, aveva sempre negato la risarcibilità di questa categoria di danni. Ora, con la sentenza citata la Cassazione apre uno spiraglio; in realtà, tale apertura riguarda il riconoscimento di tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti, secondo il diritto della Florida, in una causa di risarcimento danni per incidente stradale. Alle fattispecie nazionali, pertanto, in assenza di un espresso intervento del legislatore, sarà difficilmente estensibile tale orientamento, anche se, di certo, le Sezioni Unite hanno voluto segnare un chiaro cambio di rotta.