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Avv. Luca Feroldi

NUOVA PRONUNCIA SULL’ALIQUOTA IVA PRIMA CASA


Con l’ordinanza del 13.6.2017 n. 14740, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria prende posizione sull’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata c.d. prima casa. Il caso è quello di un contribuente che, pur rimanendo proprietario di un immobile da ultimo ritenuto inidoneo perché di dimensioni ridotte rispetto alle esigenze del proprio nucleo familiare, pretendeva l’applicazione dell’aliquota agevolata per l’acquisto di un’altra abitazione. Ebbene, la Corte di Cassazione ha risposto negativamente argomentando che “il legislatore, che con il D.L 31 dicembre 1996, n. 669, art. 3, comma 14, lett. c), convertito con modificazioni in L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha aggiunto la Nota 2 bis all’art. 1, Parte I, Tariffa 1, allegata al D.P.R. n. 131 cit., ha voluto mantenere la possibilità che il contribuente potesse “in vita” usufruire più volte del beneficio cosiddetto prima casa, soltanto subordinandolo alla condizione di non essere “titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto e dal coniuge con le agevolazioni”. A nulla rilevando, quindi, la soggettiva e concreta idoneità abitativa di altro immobile posseduto ed in precedenza già acquistato con il regime agevolato.

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