La nota legge n. 76/2016 sulle cc.dd. unioni civili prevede la possibilità per i conviventi di fatto di siglare un vero e proprio contratto di convivenza. Tale istituto ha avuto un ridotto risalto mediatico ma merita certamente particolare attenzione perché interviene a disciplinare un ambito non indifferente e permette ai cc.dd. conviventi di fatto, se adeguatamente suppurati da un professionista legale, di disciplinare aspetti importanti e non trascurabili.
L’art. 50 L. 76/2016 prevede che i “conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”. Il contratto va redatto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
L’art. 53, poi, interviene sul contenuto del contratto prevedendo che può contenere:
“a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile”.
Infine merita particolare attenzione la norma di cui all’art. 52 laddove stabilisce che “ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
Il regime patrimoniale prescelto dai conviventi può essere modificato in ogni momento durante il rapporto con le medesime modalità di cui all’art. 51 L. 76/2016 (forma scritta, atto pubblico o scrittura privata autenticata).