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Avv. Luca Feroldi

Lesioni micropermanenti da sinistro stradale: i risarcimenti tornano a salire


Il Ministero dello sviluppo economico (con decreto del 17.7.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2017), ha aggiornato gli importi tabellari per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità, così come previsto, in tema di sinistri stradali, dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni private.

La novità è che i valori sono aumentati dopo che nei due anni precedenti si era registrata una loro diminuzione, dovuta alla riduzione degli indici Istat.

Il Ministero ha così rideterminato, con decorrenza aprile 2017, gli importi di cui al primo comma dell'articolo 139 CdA: il punto base per l'1% di postumi permanenti di danno biologico viene portato ad €. 803,79 (nel Dm del 19 luglio 2016 il punto base prevedeva €. 790.35), mentre il valore giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta viene rideterminato in €. 46,88 (rispetto a €. 46,10 previsto dal Dm del 19 luglio 2016).

Di seguito il testo del decreto ministeriale:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 luglio 2017

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 139, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (17A05783)

(GU n.196 del 23-8-2017)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 19 luglio 2016, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2016;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, applicando la maggiorazione dell'1,7% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2017;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal mese di aprile 2017, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016, sono aggiornati nelle seguenti misure:

ottocentotre euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);

quarantasei euro e ottantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: Calenda

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