Con l’ordinanza n. 22153 depositata nella giornata di ieri 22.9.2017 la Corte di Cassazione ha ulteriormente definito l’ambito di applicazione dell’esimente della forza maggiore nel caso di omessi versamenti tributari causati da crisi di liquidità, in applicazione del comma 5 dell’art. 6 del decreto legislativo 472/97. In particolare, la norma citata prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. Ed allora, l’operatore/contribuente potrà invocare la forza maggiore solamente laddove sussistano congiuntamente due elementi: un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, ed un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale.
Qualora sussistano entrambi i suddetti elementi (tipico il caso di una crisi di liquidità per i ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni) la sanzione amministrativa dovrà ritenersi illegittima.