Con una recente ed interessante pronuncia (Cass. Sezione VI, Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22647) la Corte di Cassazione ha affermato e ribadito il seguente principio di diritto: “il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge ad substantiam”.
Ne discende che tutte le pattuizioni che non trovano formalizzazione nel contratto di locazione scritto - anche qualora siano state concordate oralmente dalle parti (così come nel caso che ha riguardato la Corte di Cassazione laddove le parti avevano verbalmente escluso l’indennità di mancato preavviso) - sono da ritenersi nulle e non potranno essere invocate legittimamente dalle parti.