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  • Avv. Luca Feroldi

Illegittima la segnalazione in CR per il semplice ritardo


Interessante pronunciamento della Corte d’Appello di Milano (Corte d’Appello di Milano, 20 giugno 2017, n. 2748) in tema di segnalazione alle centrarle rischi da parte dell’intermediario finanziario. La Corte ha stabilito che la segnalazione di una sofferenza da parte dell'intermediario finanziario non può seguire ad un semplice ritardo ed ha quindi condannato la finanziaria al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'operatore.

Ai sensi della circolare 139/1991 della Banca d'Italia, difatti, la segnalazione implica una “valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito”, presupponendo "una situazione del debitore non già di mero temporaneo e occasionale inadempimento, ma di vero e proprio stato di grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, incapace di adempiere alle proprie obbligazioni”.

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