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  • Avv. Luca Feroldi

Contratti telefonici: recesso immediato e senza corrispettivo


La legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017 n. 124) interviene con importanti modifiche nel settore dei contratti telefonici. Secondo l’attuale disciplina l’utente che abbia sottoscritto contratto telefonici cc.dd. per adesione (vale a dire su formulari predisposti unilateralmente dalla compagnia telefonica) può recedere sopportando esclusivamente gli effettivi costi sostenuti dalla compagnia per la disattivazione o la migrazione della linea telefonica. Il recesso dunque o il cambio dell’operatore non comportano alcun corrispettivo economico.La nuova norma intende tipizzare tali costi limitando il più possibile la discrezionalità degli operatori. Il comma 41 lette a ) della legge citata stabilisce «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica».

Ancora, circa le modalità di esercizio del diritto di recesso, la norma prevede che «Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche».

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