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  • Avv. Luca Feroldi

10 pillole di fallimento


Nei giorni scorsi il Senato della Repubblica ha dato il via libera alla legge delega di riforma della legge fallimentare. Di seguito, in pillole, alcune delle novità più significative previste dalla legge di forma che il Ministro della Giustizia ha definito “epocale”.

1. Addio al fallimento

Innanzitutto cambieranno gli appellativi. Si passa dall’espressione "fallimento" a quella di "liquidazione giudiziale”.

2. Fase preventiva e stragiudiziale

E’ prevista una fase preventiva e stragiudiziale, affidata ad organismi di natura pubblica che verranno costituito su base provinciale presso le camere di commercio, che dovrà puntare al raggiungimento di un accordo con tutti o parte dei creditori.

3. Nuova geografia degli uffici giudiziari

Le insolvenze di maggiori dimensioni verranno gestite dia Tribunali delle imprese mentre le altre procedure verranno ripartite tra un numero ridotto di tribunali.

4. Concordato preventivo in continuità

Nei principi generali della riforma vengono favorite le procedure che favoriscono la continuità aziendale e la salvaguardia degli asset. In tal senso il legislatore favorisce il concordato preventivo in continuità introducendo anche novità importanti che favoriscono l’imprenditore.

5. Accordi di ristrutturazione

La legge di riforma prevede altresì una nuova sistemazione degli accordi stragiudiziale di composizione della crisi introducendo una serie di misure di favore tra cui l’estensione delle stesse, a determinate condizioni, anche ai creditori non aderenti.

6. Organismi di controllo

La legge di riforma abbassa le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organismo di controllo o del revisore legale nelle società a responsabilità limitata (il totale dell’attivo dello stato patrimoniale o i ricavi delle vendite o delle prestazioni viene ridotto a 2 milioni di euro).

7. Giudice unico per i gruppi

Per la prima volta il gruppo di imprese è destinatario di una disciplina organica, sia rispetto al concordato e al piano di ristrutturazione dei debiti, sia rispetto al fallimento.

8. Tutela per l’acquisto della casa

Al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria, è previsto che l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba es- sere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

9. Novità in tema di accesso al credito

Una novità a sostegno delle imprese è quella che prevede la possibilità di rilasciare forme di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell’ammontare massimo garantito.

10. Marketplace nazionale per i beni in vendita

Verrà istituito un marketplace unico nazionale delle procedure concorsuali ed esecutive per la negoziabilità dei beni espropriati.

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