Il Legislatore del 2016 ha pensato e creato un nuovo strumento finanziario che sia da un lato un nuovo modo di gestire il risparmio per le famiglie e dall’altro una fonte di finanziamento delle piccole e medie imprese.
In tal senso la Legge di Bilancio 2017, la n. 232 del 2016, ha consentito alle famiglie italiane di investire, per almeno cinque anni, i propri risparmi in strumenti finanziari emessi dalle imprese residenti in Italia o anche in altri Stati comunitari, purchè operanti nel territorio nazionale grazie ad una stabile organizzazione.
E gli incentivi di carattere fiscale non sono di poco conto: le persone fisiche titolari di Piani individuali di risparmio vengono esonerate dall’obbligo di versare un’aliquota pari al 26 % sui dividendi di azioni o altri valori mobiliari e del 12,5 % sui redditi derivanti da titoli di Stato e gli eventuali trasferimenti mortis causa sono completamente detassati.
I requisiti quantitativi: il comma 101 dell’art. 1, stabilisce che “il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro”.
Infine, il Ministro dell’Economia con una propria circolare, ha precisato che, quanto agli asset conferibili nei Pir, possono trovare spazio partecipazioni societarie, quote di fondi ma anche strumenti di debito, secondo quanto disposto dall’art. 1 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).