Interessante pronunciamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 21456/2017) in tema di accettazione dell’eredità da parte dei minori di età.
I Giudici di legittimità hanno confermato che è inefficace l’accettazione dell’eredità operata dai genitori per conto di un minorenne senza il beneficio di inventario; ciò nonostante - ed è questa la conferma interessante - decorso un anno dal giorno in cui il figlio minore abbia raggiunto la maggiore età senza che costui abbia esperito la procedura di beneficio di inventario, l’accettazione diviene pura e semplice.
Come è noto, difatti, l’art. 471 del Codice civile stabilisce che l’eredità devoluta ad un minore debba essere accettata con il beneficio di inventario, con il fine di evitare che, in caso di eredità “passiva”, il minore risponda dei debiti del de cuius con il proprio patrimonio personale.
La Cassazione, in ossequio al disposto dell’art. 489 c.c., conferma la perdita del beneficio per il minore (l’accettazione con beneficio d’inventario) qualora , divenuto maggiorenne, non curi in proprio - entro un anno dal compimento della maggiore età - la detta procedura.