Sono nulli i contratti bancari sottoscritti solo dal cliente.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 621 del 18.8.2017, pronunciandosi sulle domande formulate da un correntista che invocava la nullità del contratto di conto corrente privo della sottoscrizione del funzionario della banca.
Il Tribunale di Pordenone ha ricordato che il requisito della forma scritta, richiesto dall’articolo 117 del Testo unico bancario, è soddisfatto solo se è provato che entrambe le parti hanno «manifestato per iscritto la loro volontà negoziale». Tale requisito, che non può essere provato per testimoni o presunzioni, sarebbe soddisfatto anche quando le firme sono contenute in due documenti diversi, ma solo se tra gli atti separati risulti «un collegamento inscindibile» che evidenzi «inequivocabilmente la formazione dell'accordo».