Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 1653, risolvendo un contrasto giurisprudenziale risalente nel tempo, prendono posizione a favore delle banche facendo salvi i contratti sottoscritti solamente dal cliente.
Intervenendo sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione anche dell’investitore, non necessitando anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.