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  • Avv. Luca Feroldi

Amministrazione di sostegno: anche per il “prodigo"


Con l’ordinanza n. 5492/2018, depositata il 7 marzo u.s., la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la nomina dell’amministrazione di sostegno nell’ipotesi di prodigalità, e vale a dire allorquando il beneficiario manifesti “un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessivamente rispetto alle proprie condizioni economico-sociali”.

Ancora, in ossequio ai numerosi precedenti, la Corte ha altresì ribadito l’orientamento secondo cui possa adottarsi la misura dell’amministrazione di sostengo, nell’interesse del beneficiario e a protezione del di lui patrimonio, anche in presenza dei presupposti di legge per l’interdizione o inabilitazione.


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