Interessante pronucimaneto della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 7537/18) che, confermando una sentenza di merito della Corte d’Appello di Salerno in tema di responsabilità medica, ha ribadito come non si ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”.
E difatti, secondo la più nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 26972 dell’11/11/2008), espressamente richiamata dai Giudici della terza sezione, “non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ.”.
La Corte di Cassazione, quindi, conferma che con le nuove Tabelle di liquidazione del danno biologico, elaborate in seguito all’arresto delle SSUU del 2008, la nozione di danno esistenziale non trova più giustificazione.