Con un interessante pronunciamento di fine anno la Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 32871/18) afferma un importante principio in virtù del quale, anche in parte superando precedenti orientamenti, la instaurazione, da parte del coniuge separato/divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno il presupposto per la riconoscibilità dell'assegno di mantenimento/divorzile a carico dell'altro coniuge. Infatti, secondo la Corte la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, e si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto, così escludendo ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.