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  • Avv. Luca Feroldi

BUCA SUL MARCIAPIEDE, COMUNE CONDANNATO A RISARCIRE


Interessante pronunciamento della sezione X Civile del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, sez. X Civile, sentenza 12 – 15 novembre 2018, n. 11444) che afferma e ribadisce un importante principio intesa di responsabilità degli enti comunali con riferimento allo stato di manutenzione delle strade di loro proprietà.

Il caso riguardava la vicenda di una signora che mentre stava percorrendo a piedi una via cittadina rovinava al suolo a causa di un'anomalia del marciapiede non segnalata, riportando lesioni personali invalidanti.

Orbene, il Giudice milanese non ha dubbi nel ritenere che in casi analoghi sia invocabile la presunzione di responsabilità in capo all’ente proprietario della strada di cui all’art. 20151 c.c.

L'applicazione dell'art. 2051 c.c. - si legge nelle motivazioni - consente una inversione della prova: il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo del territorio. L'obbligo di custodia sussiste se vi è: a) il potere di controllare la cosa; b) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; c) il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno; se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell'evento dannoso troverà applicazione l'art. 1227 c.c. (Casa., 27 marzo 2007 n. 7403). E' costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (da ultimo Cass. 7 aprile 2010 n 8229)”.

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