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Dott.ssa Giulia Cassandra Pasinetti

Sull'abbandono del tetto coniugale...


Se l’infedeltà del coniuge (una delle principali cause scatenanti la frattura dei rapporti) conduce all’addebito della separazione in sede giudiziaria solo quando il tradimento venga accertato da riscontri probatori evidenti al giudice, che deve rilevare un legame di stretta causalità tra l’infedeltà e l’insostenibilità della convivenza, così non può dirsi nel caso in cui il coniuge abbandoni unilateralmente il tetto coniugale ed interrompa l’erogazione dei contributi economici per la famiglia.

Così ha statuito la Suprema Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 3877/2019 ha confermato la decisione adottata dalla Corte di Appello di Venezia circa l’addebito della separazione nei confronti del coniuge che abbia interrotto la convivenza nonché l’erogazione del mantenimento per la moglie e i figli.

A nulla è valsa l’obiezione difensiva con la quale si è cercatori motivare la decisione del coniuge di andare via di casa con una presunta intollerabilità della vita coniugale.

La Corte, quindi, rigettando il ricorso e confermando la sentenza dei giudici di merito ha colto l’occasione per sottolineare che, ai fini della decisione all’addebito della separazione, debbono necessariamente sussistere due fattori, ossia «l’abbandono della casa» e, soprattutto, «la contestuale interruzione del mantenimento familiare» (comportamento, questo ultimo, peraltro fonte di responsabilità penale ai sensi dell’art. 570 bis c.p.).


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