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  • Avv. Luca Feroldi

Agevolazioni "prima casa": non si perdono se c'è accordo di separazione


Non perde l’agevolazione “prima casa” il contribuente che cede l’immobile prima dei cinque anni in virtù di un accordo di separazione e/o di divorzio, ed anche in favore di un terzo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 21 marzo 2019, n. 7966), segnando un punto in favore dei contribuenti. Ed, infatti, si legge nella citata ordinanza “la L. n. 74 del 1987, articolo 19, dispone in via assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio; recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell'Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione; del resto - continua la Suprema Corte - l’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 - nello "spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale”.


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