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Dott.ssa Giulia Cassandra Pasinetti

LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE E’ LEGGE


In data 28 marzo 2019 è stato approvato definitivamente al Senato (con 208 sì, 38 no e 6 astenuti) il disegno di legge sulla legittima difesa, che entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nell’ottica di repressione politico – criminale dei reati che oggi, secondo il governo in carica, destano maggiore allarme sociale, rilevanti sono le modifiche apportare al codice penale con questa legge.

Esse riguardano sostanzialmente la modifica dell’art. 52 c.p. sulla legittima difesa e l’inasprimento dei limiti edittali di pena per alcuni reati contro il patrimonio e specificatamente: il furto in abitazione ed il furto con strappo che da una pena minima e massima rispettivamente di tre e sei anni passa a quattro e sette anni (art. 624 bis c.p.), la rapina punita da quattro a dieci anni vede innalzarsi il minimo edittale della pena a cinque anni (art. 628 c.p.) ed infine la violazione di domicilio che da un minimo e un massimo di pena da sei mesi a tre anni, viene aumentata ad uno e quattro anni (art. 614 c.p.). Viene inoltre sancito l’inasprimento di tutte le pene riguardanti le ipotesi aggravate di questi reati, nonché l’obbligo di integrale risarcimento del danno patito dalla persona offesa per poter accedere all’istituto della sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.).

A fronte del dibattito che da anni esiste nel nostro ordinamento sul concetto di proporzionalità tra difesa e offesa nel caso di legittima difesa domiciliare, oggi, dunque, con la modifica intervenuta con il d.d.l., si supera il principio di necessaria proporzionalità tra offesa e difesa e viene al suo posto introdotto il principio di presunzione assoluta di proporzionalità, ossia l’esistenza assoluta di una causa di giustificazione per cui è sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa nel caso di legittima difesa domiciliare (al concetto di domicilio è poi equiparato ogni luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale).

Sempre nell’ipotesi di legittima difesa domiciliare, la novella introduce, all’art. 55 c.p., una causa di esclusione di punibilità per chi, trovandosi in condizioni di minorata difesa, in grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, nonché nelle condizioni di cui all’art. 61 co. 1 n. 5 c.p. commetta il fatto al fine di salvaguardare la propria o altrui incolumità.

Le modifiche normative, tuttavia, non riguardano solo il codice penale ma coinvolgono anche la responsabilità risarcitoria civilistica del soggetto che opera in legittima difesa nel suo domicilio; si prescrive infatti una modifica dell’art. 2044 c.c. nella parte in cui si riconosce al danneggiato il diritto ad un’indennità, alla cui quantificazione si deve giungere secondo un equo apprezzamento che tiene conto delle modalità, della gravità, del contributo causale della condotta del danneggiato, creando di fatto presupposti più stringenti per l’accertamento ed il conseguente riconoscimento del diritto all’indennità per il danno patito.

Da ultimo, il d.d.l. interviene anche sulle disposizioni attuative del codice di procedura penale prevedendo un canale prioritario nella formazione dei ruoli d’udienza per i processi relativi ad omicidio colposo e lesioni personali verificatesi in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52 e 55 c.p.


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