Da più parti si sta affermando la falsa convinzione che la normativa emergenziale Covid-19 di origine governativa consenta la sospensione del pagamento dei canoni di locazione, sia essa ad uso abitativo ovvero ad uso diverso (commerciale, artigianale, ecc.).
Niente di più scorretto: diversamente, il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) si occupa della locazione sotto diversi profili:
all’art. 65 è previsto un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione (effettivamente pagato) in favore del conduttore, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1– Negozi e botteghe.
ancora, l’art. 91 stabilisce che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti". Questa norma - che ha un carattere generale in ambito contrattuale - non legittima assolutamente la sospensione del pagamento ma, in ipotesi di eventuale inadempimento, gli elementi di valutazione.
infine, l’art. 103, comma 6 dispone che “l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”. Siamo però sempre nell’ambito della fase traumatica di un rapporto di locazione ormai risolto.
In sintesi, allo stato, non vi è alcuna norma che preveda sospensione generalizzata dei canoni né per i contratti a uso commerciale o “diverso”, né per i contratti a uso abitativo.
Quanto detto, evidentemente, non esclude che le parti addivengano - anche in ossequio ai più generali principi della buona fede e correttezza contrattuale - ad una concordata riduzione dei canoni di locazione per questo periodo di emergenza.