Il recente decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020) - con il fine di favorire la continuità delle imprese in questo particolare momento di emergenza epidemica - prevede l’improcedibilità delle istanza di fallimento nel periodo 9 marzo - 30 giugno 2020.
Secondo il citato decreto, l’improcedibilità vale sia per le istanze presentate dal creditore dell’imprenditore che per quelle depositate dal debitore in proprio secondo l’art. 6 della legge fallimentare.
Restano escluse le istanze di fallimento presentate dal PM quando siano accompagnate da richieste cautelari ai fini conservativi del patrimonio.
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