Come è noto il recente decreto legge “Liquidità” ha rinviato all’1 settembre 2021 l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa. Tale normativa, tra le numerose ed importanti novità, dava inquadramento sistematico alle procedure da sovraindebitamento introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge 3/2012, la c.d. legge antisuicidi. Sino al settembre 2021, pertanto, resterà vigente tale normativa (L. 3/12) sia per le nuove procedure che per quelle già pendenti.
Resta da capire se gli evidenti effetti negativi sulla liquidità conseguenti all’attuale emergenza epidemica potranno avere una qualche incidenza sulle procedure pendenti; in particolare, si prospetta l’evenienza che un debitore che abbia già concluso un accordo di composizione della crisi a cui deve dar esecuzione nei prossimi mesi possa godere o meno di una qualche revisione dell’accordo stesso.
In tal senso, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha fornito lo scorso 6 aprile alcuni interessanti spunti interpretativi. In punto, i commercialisti hanno ricordato che l’art. 13, comma 4-ter L. 3/2012 già prevede che “Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione”. Tale strumento potrà pertanto divenire utile per richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione degli accordi o dei piani omologati, ovvero la modifica degli stessi in funzione delle eventuali difficoltà riscontrate a causa dell’attuale situazione di emergenza epidemica.
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